Offerta
Italiano

Condizioni generali di consegna

§ 1 Campo di applicazione

(1) fiss Klaus Friedrich e.K. Hauptstraße 8, 73650 Winterbach ("fiss") fornisce le proprie forniture e prestazioni nei rapporti commerciali con imprenditori domiciliati in Germania, persone giuridiche di diritto pubblico o fondi speciali di diritto pubblico esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni Generali di Fornitura ("CGC"), salvo accordi diversi nei singoli contratti. Nella misura in cui di seguito si parla di prestazioni o di servizi, si intendono tutte le forniture e i servizi di qualsiasi tipo della fiss al cliente.

(2) fiss non fornisce servizi ai consumatori ai sensi del § 13 BGB. In relazione alle prestazioni di cui al paragrafo 1, le CG si applicano anche a tutti gli obblighi precontrattuali e a tutti i contratti futuri, anche se non sono stati espressamente concordati di nuovo.

(3) Se il cliente non desidera accettare le CG, deve comunicarlo anticipatamente per iscritto a fiss. Condizioni (d'acquisto) divergenti del cliente o di terzi vengono contestate. Pertanto, le condizioni del cliente o di terzi non valgono anche se fiss non si oppone separatamente alla loro validità nel singolo caso o se fiss fa riferimento a una lettera che contiene o fa riferimento a condizioni del cliente o di terzi.

§ 2 Definizioni

Ai fini delle presenti CG, ciò che segue è o è

  1. "Ordine" è un'offerta vincolante del cliente per concludere un contratto;
  2. "Contratto individuale" il contratto concluso in un singolo caso sulla base delle presenti CGC;
  3. .
  4. "Obbligo cardinale" è un obbligo essenziale per il contratto, il cui adempimento è un presupposto per la corretta esecuzione del contratto individuale e sul cui rispetto il cliente può fare affidamento e il cui mancato adempimento mette in pericolo il raggiungimento dello scopo del contratto.

§ 3 Contratto individuale

(1) Un contratto individuale e quindi un obbligo contrattuale per le singole prestazioni si realizza con la conferma d'ordine da parte di fiss, con un atto conclusivo, in particolare se fiss inizia a fornire le prestazioni secondo il contratto dopo l'ordine, o con l'accettazione da parte del cliente di un'offerta vincolante di fiss. Le descrizioni dei prodotti e dei servizi di fiss non costituiscono ancora un'offerta vincolante.

(2) Il cliente è vincolato agli ordini per 14 giorni.

(3) fiss si riserva la proprietà e il diritto d'autore su tutte le offerte e i preventivi di spesa presentati da fiss, nonché su disegni, illustrazioni, calcoli, opuscoli, cataloghi, modelli, strumenti e altri documenti e ausili messi a disposizione del cliente. Il cliente non può renderli accessibili a terzi in quanto tali o in termini di contenuto, divulgarli, utilizzarli personalmente o tramite terzi o riprodurli senza il consenso esplicito di fiss. Su richiesta di fiss, il cliente deve restituire integralmente questi oggetti a fiss e distruggere le copie fatte, se non gli servono più nell'ordinaria amministrazione o se le trattative non portano alla conclusione di un contratto.

§ 4 Contenuto delle prestazioni della fiss

(1) Il contenuto concreto delle prestazioni dovute da fiss risulta dal contratto individuale insieme ad eventuali modifiche e integrazioni concordate al contratto.

(2) fiss ha diritto a piccole deviazioni dalla prestazione concordata, nella misura in cui queste non pregiudichino la qualità della prestazione e siano ragionevoli per il cliente.

(3) Le descrizioni dei prodotti, le rappresentazioni, i programmi di prova ecc. sono descrizioni delle prestazioni e non costituiscono una garanzia delle caratteristiche. La garanzia deve essere scritta per essere efficace. Essa può essere dichiarata efficacemente solo dal proprietario o dalla direzione commerciale della fiss. Gli altri dipendenti della fiss non sono autorizzati a dichiarare garanzie.

(4) Finché le prestazioni fornite da fiss sono gratuite per il cliente, le prestazioni fornite da fiss sono puramente volontarie e il cliente non ha alcun diritto nei confronti di fiss per la continuazione delle prestazioni. fiss si riserva il diritto di interrompere le prestazioni gratuite in qualsiasi momento senza preavviso.

(5) fiss può fornire i suoi servizi anche tramite terzi.

§ 5 Prezzi, costi aggiuntivi

(1) I prezzi delle forniture e delle prestazioni di fiss risultano dal contratto individuale e da eventuali modifiche e integrazioni contrattuali concordate. In mancanza di un contratto individuale, i prezzi si basano sul listino prezzi in vigore al momento dell'accordo della rispettiva prestazione di servizi, che può essere richiesto alla fiss in qualsiasi momento.

(2) I prezzi indicati non comprendono i costi di assicurazione, imballaggio, spedizione, carico e scarico, eventuali tasse, imposte e dazi doganali per la circolazione transfrontaliera di merci e servizi, costi accessori delle transazioni monetarie e l'eventuale imposta sul valore aggiunto prevista per legge.

§ 6 Pagamento e inadempienza

(1) Salvo accordi diversi, le fatture di fiss sono pagabili senza detrazioni immediatamente dopo il ricevimento della fattura e la consegna della merce. Nel caso di una consegna parziale ammessa, questa può essere fatturata immediatamente.

(2) Se è stato concordato un pagamento anticipato, la prestazione viene fornita da fiss solo dopo il ricevimento del pagamento.

(3) Se il cliente non paga alla data di scadenza, sugli importi in sospeso viene applicato un interesse del 5% annuo a partire dalla data di scadenza; ci riserviamo il diritto di richiedere interessi più elevati e ulteriori danni in caso di mora.

(4) Se il cliente è in mora, gli vengono addebitati gli interessi al tasso legale a partire dalla data di scadenza. fiss si riserva il diritto di richiedere un risarcimento maggiore per il ritardo.

(5) La fiss è autorizzata a compensare i pagamenti con i debiti più vecchi del cliente, nonostante le disposizioni contrarie del cliente, e informa il cliente sul tipo di compensazione effettuata. Se sono già insorti costi e interessi, fiss è autorizzata a compensare il pagamento prima con i costi, poi con gli interessi e infine con il credito principale.

(6) Un pagamento si considera effettuato solo quando la fiss può disporre dell'importo.

(7) Se la fiss viene a conoscenza di circostanze che mettono oggettivamente in dubbio la solvibilità del cliente, in particolare se il cliente interrompe i pagamenti o se un addebito diretto viene restituito per mancanza di copertura sufficiente, la fiss ha il diritto di esigere l'intero debito residuo. la fiss ha anche in questo caso il diritto di esigere pagamenti anticipati o la prestazione di garanzie.

§ 7 Date, scadenze e ostacoli alla prestazione

(1) I termini di consegna e di esecuzione possono essere concordati come vincolanti o non vincolanti. Se devono essere vincolanti, devono essere in forma scritta per essere efficaci. Se è stata concordata la spedizione, i termini e le date di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati del trasporto.

(2) fiss non risponde dell'impossibilità di consegna o di ritardi nella prestazione dovuti a forza maggiore o ad altri eventi non prevedibili al momento della stipula del contratto - tra questi rientrano in particolare interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legali, ordini ufficiali o mancata consegna, consegna errata o tardiva da parte dei fornitori, anche se avvengono presso i fornitori di fiss o i loro subfornitori - di cui fiss non è responsabile. fiss informerà immediatamente il cliente di una tale impossibilità di consegna o di un ritardo nella prestazione.

(3) Se gli eventi ai sensi del paragrafo 2 rendono notevolmente più difficile o impossibile per fiss la consegna o la prestazione e l'impedimento e l'ostacolo non sono solo di durata temporanea, fiss è autorizzata a recedere dal rispettivo contratto individuale o a risolverlo. Se tali eventi comportano impedimenti di durata temporanea, i termini di consegna o di prestazione vengono prolungati o i termini di consegna o di prestazione vengono posticipati della durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento. Se l'impedimento dura più di due mesi, il cliente ha il diritto di recedere dalla parte non adempiuta o di rescindere il rispettivo contratto individuale dopo aver fissato un periodo di grazia ragionevole con la minaccia di rifiuto.

(4) Il paragrafo 3 frase 2 si applica di conseguenza se il cliente non collabora in violazione del contratto, ad esempio non fornisce informazioni, non effettua una fornitura o il cliente è in ritardo con il pagamento. Tuttavia, il diritto del cliente di recedere o risolvere il contratto è escluso in questi casi.

(5) Se le parti contraenti si accordano successivamente su altre o ulteriori prestazioni che influiscono sulle scadenze concordate, tali scadenze vengono prorogate di un periodo di tempo ragionevole.

(6) Restano impregiudicati i diritti del cliente secondo il § 15 (Responsabilità della fiss) e i diritti legali della fiss, in particolare in caso di esclusione dell'obbligo di prestazione (ad esempio per impossibilità o irragionevolezza della prestazione e/o adempimento successivo).

§ 8 Richiamo e fissazione di un termine di grazia da parte del cliente

(1) La cessazione dell'ulteriore scambio di prestazioni in seguito a problemi di prestazione (ad es. in caso di recesso, risoluzione per giusta causa o risarcimento danni al posto della prestazione) nonché la riduzione del compenso concordato da parte del cliente devono essere sempre minacciate indicando il motivo e fissando un termine di tolleranza ragionevole per la rettifica. Solo dopo la scadenza infruttuosa del termine la disdetta o la riduzione può diventare effettiva. Nei casi del § 323 comma 2 BGB, la fissazione di un termine può essere omessa.

(2) Tutte le dichiarazioni del cliente in questo contesto, in particolare i solleciti e le proroghe, devono essere in forma scritta per essere efficaci. Un periodo di grazia deve essere ragionevole. Un termine fissato dal cliente inferiore a due settimane è ragionevole solo in caso di particolare urgenza.

§ 9 Compensazione, ritenzione e cessione

(1) Il cliente ha diritto alla compensazione e alla ritenzione solo se le contropretese dovute sono state stabilite legalmente, sono incontestate o sono pronte per la decisione. Il cliente è, tuttavia, senza gli ulteriori presupposti della frase 1

a) ha diritto alla compensazione anche se vuole compensare un credito con un credito di fiss che si trova in un rapporto di reciprocità con il credito del cliente (per esempio compensare un credito per danni dovuti all'inadempimento o alla mora con il credito per il pagamento della retribuzione dovuta),

b) ha diritto alla ritenzione anche se il diritto di ritenzione viene fatto valere a causa di contropretese derivanti dallo stesso rapporto contrattuale.

(2) Tranne che nell'ambito del § 354a HGB (Codice commerciale tedesco), il cliente può cedere a terzi i suoi crediti nei confronti di fiss solo previo consenso scritto di fiss.

§ 10 Consegna, trasferimento del rischio, assunzione dei costi, consegna parziale

(1) In assenza di altri accordi, tutte le consegne vengono effettuate a rischio e a spese del cliente. Ulteriori dettagli sulla consegna, ad es. la determinazione del luogo di consegna e l'accordo sugli INCOTERMS, sono regolati nel contratto individuale.

(2) fiss ha il diritto di effettuare consegne parziali se la consegna parziale è utilizzabile per il cliente nell'ambito dello scopo previsto dal contratto, la consegna delle restanti prestazioni ordinate è assicurata e il cliente non incorre in spese supplementari significative o in costi aggiuntivi in conseguenza (a meno che fiss non accetti di sostenere tali costi).

§ 11 Riserva di proprietà

(1) Fino all'adempimento di tutti i crediti derivanti dal rapporto d'affari (compresi tutti i crediti a saldo di un rapporto di conto corrente limitato a questo rapporto d'affari) a cui fiss ha diritto nei confronti del cliente per qualsiasi motivo giuridico, a fiss sono concesse le seguenti garanzie.

(2) La merce consegnata rimane di proprietà di fiss fino al completo pagamento di tutti i crediti garantiti. La merce e la merce coperta da riserva di proprietà che prende il suo posto secondo le seguenti disposizioni sono di seguito denominate "merce soggetta a riserva di proprietà". Nella misura in cui il valore della merce o di un oggetto è menzionato qui di seguito, si intende il valore della fattura, in mancanza di una fattura il prezzo di listino e ancora in mancanza di un prezzo di listino il valore oggettivo.

(3) Il cliente conserva la merce riservata gratuitamente e con la cura di un uomo d'affari prudente per fiss. Egli è obbligato ad assicurare adeguatamente la merce soggetta a riserva di proprietà e a fornire a fiss, su richiesta, la prova di tale assicurazione.

(4) L'acquirente è autorizzato a lavorare la merce soggetta a riserva di proprietà nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e a combinarla e mescolarla con altri oggetti, compresi i beni immobili (di seguito denominati anche collettivamente "lavorazione" o "trasformazione") e a venderla fino al verificarsi del caso di realizzazione (comma 11). Non sono ammessi pegni e trasferimenti di proprietà a titolo di garanzia.

(5) Se la merce soggetta a riserva di proprietà viene lavorata dal cliente, si concorda che la lavorazione venga eseguita in nome e per conto della fiss in qualità di produttore e che la fiss acquisisca direttamente la proprietà o - se la lavorazione viene eseguita da materiali di più proprietari o il valore dell'oggetto lavorato è superiore al valore della merce soggetta a riserva di proprietà - la comproprietà (proprietà frazionata) del nuovo oggetto creato in rapporto al valore della merce soggetta a riserva di proprietà rispetto al valore dell'oggetto creato. Nel caso in cui non si verifichi un tale acquisto di proprietà a favore della fiss e la cosa nuova sia un bene mobile, il cliente trasferisce già ora alla fiss, a titolo di garanzia, la sua futura proprietà o comproprietà della cosa nuova nel rapporto di cui alla frase 1.

(6) In caso di rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, il cliente cede già ora a fiss a titolo di garanzia il credito risultante nei confronti dell'acquirente - in caso di comproprietà di fiss sulla merce soggetta a riserva di proprietà, tuttavia solo in proporzione alla quota di comproprietà. Lo stesso vale per altri crediti che si sostituiscono alla merce soggetta a riserva di proprietà o che sorgono in altro modo in relazione alla merce soggetta a riserva di proprietà, come ad esempio crediti di assicurazione o crediti da atto illecito in caso di perdita o distruzione.

(7) Se il cliente lavora la merce con riserva di proprietà per conto del suo cliente ("cliente finale"), egli cede già ora a titolo di garanzia a fiss il credito che gli spetta come compenso per la consegna e la lavorazione, ma solo in proporzione alla quota di comproprietà di fiss. Se la merce soggetta a riserva di proprietà è combinata con beni immobili, l'ammontare del credito ceduto è determinato proporzionalmente secondo il rapporto tra il valore della merce soggetta a riserva di proprietà consegnata da fiss e gli altri oggetti mobili combinati.

(8) Fino alla revoca, il cliente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti secondo i paragrafi 6 e 7. Il cliente deve inoltrare immediatamente a fiss i pagamenti effettuati sui crediti ceduti fino all'importo del credito garantito. In caso di giusta causa, in particolare mora di pagamento, cessazione dei pagamenti o indizi giustificati di sovraindebitamento o imminente insolvenza del cliente, fiss è autorizzata a revocare la facoltà d'incasso del cliente. fiss è inoltre autorizzata, previo avvertimento e osservando un termine di pagamento ragionevole e la sua infruttuosa scadenza, a rendere nota la cessione a titolo di garanzia, a realizzare i crediti ceduti e a pretendere che il cliente renda nota la cessione a titolo di garanzia ai clienti finali. In caso di esistenza di un motivo importante secondo la frase 3 o di scadenza infruttuosa del termine secondo la frase 4, il cliente deve fornire a fiss le informazioni necessarie per far valere i suoi diritti nei confronti del cliente finale e consegnare i documenti necessari.

(8)

(9) Se terzi accedono alla merce soggetta a riserva di proprietà, in particolare attraverso il pignoramento, il cliente li informerà immediatamente della proprietà di fiss e lo comunicherà a fiss per permettere a fiss di far valere i suoi diritti di proprietà. Se il terzo non è in grado di rimborsare a fiss le spese giudiziarie o extragiudiziarie sostenute in questo contesto, il cliente ne è responsabile nei confronti di fiss.

(10) fiss svincolerà la merce soggetta a riserva di proprietà e gli oggetti o i crediti che la sostituiscono, nella misura in cui il loro valore supera di oltre il 10% l'importo dei crediti garantiti. La scelta degli oggetti da svincolare in seguito spetta alla fiss.

(11) Se fiss si ritira dal contratto in caso di comportamento contrario al contratto da parte del cliente - in particolare in caso di ritardo nel pagamento - (evento di realizzazione), fiss è autorizzata a richiedere la restituzione della merce soggetta a riserva di proprietà.

§ 12 Obbligo di esaminare e segnalare i difetti

(1) Il cliente deve controllare la merce immediatamente dopo la consegna e, se si manifesta un difetto, comunicarcelo immediatamente per iscritto con una descrizione precisa dei sintomi del difetto, nella misura in cui ciò sia possibile nel corso dell'ordinaria amministrazione. In ogni caso, i difetti evidenti devono essere segnalati per iscritto entro 5 giorni lavorativi dalla consegna e i difetti che non sono evidenti al controllo devono essere segnalati entro lo stesso periodo di tempo dalla scoperta. Il cliente deve testare accuratamente ogni funzione essenziale prima di iniziare l'uso operativo.

(2) Il paragrafo 1 si applica anche alle consegne successive ricevute dal cliente nell'ambito della responsabilità per difetti.

(3) Se il cliente non lo comunica, la merce si considera approvata, a meno che il difetto non fosse riconoscibile durante il controllo.

(4) Se un tale difetto si manifesta solo dopo la consegna, la comunicazione deve essere fatta immediatamente dopo la scoperta; altrimenti la merce si considera approvata anche in considerazione di questo difetto.

(5) Se la fissazione non è stata effettuata, la merce si considera approvata.

(5) Se la fiss ha nascosto in modo fraudolento un difetto o ha assunto una garanzia per la qualità della prestazione, la fiss non può invocare le disposizioni di cui sopra.

§ 13 Difetti materiali

(1) La merce ha la qualità concordata come descritta nel contratto individuale, è adatta all'uso contrattualmente presupposto, altrimenti l'uso abituale e ha la qualità abituale per beni di questo tipo.

(2) I reclami per difetti materiali sono esclusi in particolare nel caso di

a) nel caso di un contratto di vendita per la fornitura di beni usati;

b) le consegne e i servizi da fiss per i quali il cliente non deve alcun corrispettivo, in particolare la formazione e l'istruzione;

c) solo deviazioni insignificanti dalla qualità concordata e solo compromissioni insignificanti dell'usabilità;

d) I pregiudizi basati sul fatto che il cliente o un terzo incaricato dal cliente ha immagazzinato, trasportato, installato, fatto funzionare o usato la merce in modo sbagliato, ha apportato cambiamenti o modifiche alla merce, ha sostituito parti o usato materiali di consumo non conformi alle specifiche originali, nella misura in cui ciò non è colpa di fiss;

e) una violazione dell'obbligo contrattuale di esaminare o notificare i difetti secondo il § 12;

f) una violazione dell'obbligo legale di esaminare o notificare i difetti secondo i §§ 377 e 381 del codice commerciale tedesco (HGB);

g) i difetti di cui il cliente era a conoscenza al momento della conclusione del contratto; se un difetto è rimasto sconosciuto al cliente a causa di una grave negligenza, il cliente può far valere diritti dovuti a questo difetto solo se fiss ha nascosto il difetto in modo fraudolento o ha assunto una garanzia per la qualità dell'oggetto;

h) di una consegna o di una prestazione all'estero nonché nel caso in cui la merce sia destinata alla rivendita o all'uso in un territorio al di fuori della Repubblica Federale di Germania, se la merce viola norme tecniche, disposizioni legali o altre disposizioni sovrane vigenti nel paese del cliente o in un altro territorio al di fuori della Repubblica Federale di Germania in cui la merce è destinata alla rivendita o all'uso e che fiss non conosceva né avrebbe dovuto conoscere; fiss non è tenuta a esaminare le particolarità del diritto straniero.

(3) Il cliente deve sostenere fiss nell'analisi degli errori e nell'eliminazione dei difetti descrivendo concretamente i problemi che si presentano, informando fiss in modo esauriente e concedendole il tempo e la possibilità necessari per l'eliminazione dei difetti.

(4) Il difetto deve essere eliminato a discrezione di fiss, eliminando il difetto in loco o nei locali commerciali di fiss o consegnando merce che non presenta il difetto. A causa di un difetto, devono essere accettati almeno tre tentativi di rettifica.

(5) Per esaminare la difettosità della merce, a discrezione di fiss

a) la merce o la parte della merce viene inviata alla fiss per la riparazione e la successiva restituzione; ci si deve astenere da spedizioni non gratuite o insufficientemente affrancate, le spedizioni non gratuite o insufficientemente affrancate non saranno accettate dalla fiss;

b) un tecnico dell'assistenza fiss effettuerà la riparazione in loco presso il cliente, previa consultazione con il cliente.

(6) Le spese necessarie per l'ispezione e il successivo adempimento, in particolare i costi di trasporto, viaggio, manodopera e materiale nonché, eventualmente, i costi di smontaggio e montaggio, sono a carico o rimborsate da fiss in base alle disposizioni di legge se esiste effettivamente un difetto. Ciò non vale se i costi aumentano perché la merce si trova in un luogo diverso da quello dell'uso previsto. Nella misura in cui un difetto notificato dal cliente non può essere determinato o fiss non è responsabile del danno funzionale, in particolare secondo il paragrafo 2 lit. d), il cliente sostiene le spese di fiss secondo i prezzi concordati o usuali, a meno che la mancanza di difettosità non fosse riconoscibile per l'acquirente.

(6)

(7) In caso di difetti di oggetti di altri produttori consegnati da fiss, ai quali fiss non può porre rimedio per motivi di licenza o di fatto, fiss farà valere, a sua discrezione, i suoi diritti per difetti contro il suo fornitore o li cederà al cliente. I diritti per vizi ai sensi del presente § 13 nei confronti di fiss sussistono in caso di cessione dei diritti per vizi al cliente solo nella misura in cui l'esecuzione legale dei suddetti diritti contro il fornitore di fiss non ha avuto successo, senza che il cliente ne sia responsabile, o è inutile, ad esempio a causa dell'insolvenza. Durante la durata della controversia legale, il termine di prescrizione dei relativi diritti per vizi del cliente nei confronti di fiss è sospeso. fiss rimborsa al cliente le spese della controversia legale che sono rimborsabili secondo le leggi sui costi, nella misura in cui il cliente e i suoi rappresentanti legali possano considerarle necessarie in base alle circostanze e non siano recuperabili dal fornitore di fiss.

(8) Le esclusioni e le limitazioni dei diritti del cliente ai sensi del presente § 13 non valgono nella misura in cui fiss ha agito in modo fraudolento o ha assunto una garanzia per la qualità dell'oggetto.

(9) L'estensione e l'ammontare della responsabilità per danni e rimborso di spese inutili a causa di un difetto di cui è responsabile la fiss è regolata dal § 15 (Responsabilità della fiss).

§ 14 Vizi giuridici

(1) fiss garantisce che la merce non è soggetta a diritti di terzi nella Repubblica Federale di Germania. fiss è obbligata a controllare i diritti di proprietà industriale o altra proprietà intellettuale di terzi solo per il territorio della Repubblica Federale di Germania.

(2) In caso di consegna all'estero e nel caso in cui la merce sia destinata alla rivendita o all'uso in un territorio al di fuori della Repubblica Federale di Germania, un vizio di proprietà dovuto a un diritto di proprietà industriale o altra proprietà intellettuale di terzi in conflitto sussiste solo se fiss lo sapeva o avrebbe dovuto saperlo al momento della conclusione del contratto.

(3) In caso di vizi di diritto, fiss fornisce una garanzia nel senso che, a discrezione di fiss, la merce viene modificata o sostituita in modo tale che i diritti di terzi non siano più violati, ma la merce continua a svolgere le funzioni concordate per contratto, oppure al cliente viene fornito il diritto d'uso mediante la stipula di un contratto di licenza.

(4) Il cliente deve informare immediatamente per iscritto fiss se terzi fanno valere diritti di proprietà (ad es. diritti d'autore, di marchio o di brevetto) sulla merce. Il cliente autorizza fiss a condurre la controversia solo con i terzi. Se fiss si avvale di questa autorizzazione, il cliente non può riconoscere di propria iniziativa le rivendicazioni di terzi senza il consenso di fiss. fiss difenderà quindi le rivendicazioni di terzi a proprie spese e indennizzerà il cliente per tutte le spese necessarie legate alla difesa da queste rivendicazioni, nella misura in cui queste non siano basate su un comportamento del cliente in violazione degli obblighi (ad es. uso della merce in violazione del contratto).

(5) Il § 13 comma 2 lett. e) e f) e i paragrafi 6, 7, 8 e 9 si applicano di conseguenza.

§ 15 Responsabilità del fiss

(1) La responsabilità della fiss per danni, indipendentemente dal motivo giuridico (ad es. impossibilità, ritardo, consegna o esecuzione difettosa o errata, violazione del contratto e atto illecito), è limitata ai sensi del presente § 15 (Responsabilità della fiss), nella misura in cui la responsabilità presuppone una colpa della fiss.

(2) La responsabilità della fiss per semplice negligenza è esclusa, a meno che non ci sia una violazione di un obbligo cardinale. In caso di violazione di un tale obbligo cardinale, la responsabilità della fiss per semplice negligenza è limitata ai danni prevedibili al momento della conclusione del contratto e tipici del contratto. la fiss risponde per semplice negligenza, tuttavia, al massimo per l'ammontare dei limiti di responsabilità concordati nel contratto individuale.

(3)

(3) In caso di negligenza grave, la responsabilità della fiss è limitata ai danni prevedibili al momento della conclusione del contratto e tipici del contratto.

(4) Nella misura in cui la violazione degli obblighi da parte di fiss riguarda forniture e servizi che fiss fornisce al cliente volontariamente e gratuitamente (ad es. nell'ambito di un regalo, di un prestito o di una prestazione commerciale gratuita, nonché in caso di puro favore), la responsabilità per negligenza semplice è esclusa nel suo complesso. Nella misura in cui fiss fornisce informazioni tecniche o consulenze dopo la conclusione del contratto e queste informazioni o consulenze non fanno parte delle prestazioni contrattualmente concordate dovute da fiss, ciò avviene gratuitamente e con l'esclusione di qualsiasi responsabilità per false informazioni o consulenze negligenti.

(5) Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di questo § 15 (Responsabilità della fiss) si applicano per analogia alle richieste di rimborso di spese inutili.

(6) Le esclusioni e limitazioni di responsabilità di questo § 15 (Responsabilità della fiss) valgono nella stessa misura a favore degli organi, rappresentanti legali, dipendenti e altri ausiliari della fiss. Allo stesso modo, in caso di fornitura o prestazione difettosa, valgono anche a favore di quei fornitori dai quali fiss ha ottenuto la fornitura o prestazione difettosa in tutto o in parte.

(7) Le limitazioni di questo § 15 (Responsabilità della fiss) non si applicano alla responsabilità della fiss per comportamento intenzionale, per lesioni alla vita, al corpo o alla salute, in caso di dolo, in caso di assunzione di una garanzia o in caso di rivendicazioni secondo la legge sulla responsabilità del prodotto.

§ 16 Prescrizione

(1) Il termine di prescrizione è

a) per le pretese derivanti da difetti materiali o difetti di titolo per il rimborso del compenso dal recesso o dalla riduzione un anno dalla presentazione della dichiarazione efficace di recesso o di riduzione; il recesso o la riduzione è efficace solo se viene dichiarato entro il termine della lit. b) per i difetti materiali o il termine della lit. c) per i difetti di titolo;

b) un anno in caso di reclami derivanti da difetti materiali che non sono oggetto di rimborso del compenso da recesso o riduzione;

c) due anni in caso di diritti derivanti da vizi della cosa che non hanno come oggetto il rimborso del compenso derivante dal recesso o dalla riduzione; tuttavia, se il vizio della cosa consiste in un diritto esclusivo di un terzo sulla base del quale il terzo può esigere la consegna o la distruzione degli oggetti consegnati al cliente, si applica il termine di prescrizione legale;

d) due anni in caso di richieste di rimborso del compenso, di risarcimento danni o di rimborso di spese inutili non basate su vizi materiali o vizi di titolo.

(2) Con riserva di una disposizione contrattuale individuale diversa, il termine di prescrizione decorre, nei casi del paragrafo 1, lettere b) e c), in conformità alle disposizioni di legge, in particolare alla legge applicabile sulla responsabilità per vizi, nel caso della lettera d), dal momento in cui il cliente è venuto a conoscenza delle circostanze che hanno dato origine al diritto o avrebbe dovuto venirne a conoscenza senza grave negligenza.

(3) Il termine di prescrizione decorre al più tardi dalla scadenza dei termini massimi previsti dal § 199 BGB.

(4) In deroga a quanto sopra, si applicano le disposizioni sulla prescrizione legale

a) in caso di richieste di risarcimento danni e rimborso di spese inutili derivanti da negligenza grave e nei casi specificati al § 15 comma 7,

b) in caso di rivendicazioni dovute a un difetto nei casi del § 438 par. 1 n. 2 BGB,

c) in caso di richieste di rimborso delle spese dopo la cessazione di un contratto d'affitto e

d) per tutte le richieste diverse da quelle di cui al paragrafo 1.

§ 17 Riservatezza, sanzione contrattuale per violazione della riservatezza, protezione dei dati

(1) Il Cliente si impegna a trattare tutte le informazioni riservate come strettamente confidenziali e ad utilizzarle solo ai fini dell'attuazione del singolo contratto.

(2) Le informazioni confidenziali sono tutte le informazioni del rapporto d'affari che devono essere tenute segrete secondo la volontà espressa del cliente e/o secondo le circostanze del singolo caso.

(3) L'obbligo di riservatezza non si estende, o non si estende più, alle informazioni che sono dimostrabilmente

a) erano note o generalmente disponibili al pubblico prima della divulgazione o sono diventate note o generalmente disponibili al pubblico dopo la divulgazione senza il coinvolgimento o la colpa del cliente o,

b) erano già note al cliente prima della notifica o gli sono state rivelate successivamente da un terzo senza violazione di un obbligo di riservatezza,

c) sono stati sviluppati dal cliente indipendentemente dalla comunicazione,

d) devono essere divulgati in seguito a un ordine ufficiale o giudiziario vincolante o a disposizioni legali obbligatorie, per cui è sufficiente che il cliente possa ragionevolmente supporre un tale obbligo di divulgazione dopo un attento esame; il cliente deve informare fiss. in anticipo della divulgazione forzata, nella misura in cui ciò è legale, e limitare la divulgazione a quanto necessario.

(5) Le disposizioni di riservatezza di cui sopra rimangono inalterate dalla cessazione del contratto e si applicano a tempo indeterminato. Altri obblighi legali di mantenere la riservatezza rimangono inalterati.

(6) Il cliente deve rispettare le norme sulla protezione dei dati attualmente in vigore.

§ 18 Comunicazioni e dichiarazioni

(1) Con riserva di un regolamento divergente, la forma testuale ai sensi del § 126b BGB (ad es. e-mail e fax) è sufficiente, ma anche necessaria, per l'efficacia delle dichiarazioni e delle notifiche che riguardano l'esecuzione ordinaria del contratto. Tuttavia, le dichiarazioni che modificano, terminano o ristrutturano in altro modo il rapporto contrattuale (ad es. disdette) o per le quali le presenti CG o la legge lo prescrivono espressamente devono essere in forma scritta (§ 126 BGB), per cui la trasmissione per telecomunicazione è sufficiente per rispettare il termine se il destinatario riceve il più presto possibile la dichiarazione scritta originale. L'obbligo della forma scritta secondo la frase 2 vale anche per un accordo di rinuncia all'obbligo della forma scritta.

(2) Un messaggio di posta elettronica si considera proveniente dall'altra parte, salvo prova contraria, se il messaggio di posta elettronica contiene il nome e l'indirizzo e-mail del mittente e una riproduzione del nome del mittente come chiusura del messaggio.

§ 19 Disposizioni finali

(1) Le presenti CG e tutti i singoli contratti stipulati sotto la loro inclusione sono soggetti esclusivamente al diritto della Repubblica Federale di Germania. La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (CISG) è esclusa; le disposizioni imperative della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci (in particolare l'art. 12, l'art. 28 e l'art. 89 e seguenti CISG) rimangono inalterate.

(2) Se il cliente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico o non ha un foro generale nella Repubblica Federale di Germania, il foro esclusivo per tutte le controversie relative ai singoli contratti stipulati con l'inclusione delle presenti CG è la sede di fiss. Inoltre, per le azioni legali di fiss nei confronti del cliente vale qualsiasi altro foro competente. Le disposizioni legali obbligatorie sui fori esclusivi rimangono inalterate da questo regolamento.

(3) Se il cliente è un commerciante, una persona giuridica di diritto pubblico o un fondo speciale di diritto pubblico, il luogo d'adempimento è la sede della fiss, salvo diversa indicazione nel singolo contratto.

(4) Nella misura in cui il contratto individuale concluso con il cliente sulla base delle presenti CG contiene delle lacune, per colmare tali lacune si considerano concordate quelle disposizioni giuridicamente efficaci che le parti avrebbero concordato in conformità agli obiettivi economici del contratto individuale se fossero state a conoscenza della lacuna.